Dichiarazione di voto sul disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso, seduta del 24 ottobre 2018
Signor Presidente, stiamo affrontando un tema importante, che incide sul livello di fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni, ossia il rapporto tra mafia e politica. Si tratta di un rapporto che per lunghi anni è stato negato e che ancora oggi troppo spesso si cerca di minimizzare, mentre si attaccano testate giornalistiche per inchieste che mettono in luce rapporti opachi con persone legate – per esempio – al clan Pesce in Calabria o al clan Di Silvio a Latina, com’è accaduto in occasione dell’ultima campagna elettorale.
L’articolo 416-ter del codice penale, che disciplina il reato di scambio elettorale politico-mafioso, ha subìto un’evoluzione nel tempo. Cosa si vuole punire in poche parole? L’accordo tra un politico e appartenenti alle mafie, che si basa sul do ut des: io ti porto i voti e tu, in cambio, farai alcune cose vantaggiose per me.
Limitarsi allo scambio di denaro, com’era nella precedente formulazione, non basta. Per questo motivo, nella scorsa legislatura, è stato estremamente utile inserire le «altre utilità»: la controprestazione del politico può concretizzarsi, cioè, non solo nell’elargizione di denaro, ma anche nella promessa di appalti pubblici, nell’acquisizione di forniture e nelle concessioni a imprese a partecipazione pubblica che favoriscono l’infiltrazione criminale nell’economia e nei lavori pubblici oppure nella promessa di posti di lavoro o di comportamenti omertosi a difesa di un sistema che ostacola l’azione delle forze di polizia nel territorio, nonché nel soddisfare genericamente gli interessi delle associazioni mafiose o di singoli affiliati.
L’articolo 416-ter, come modificato dal disegno di legge in esame, a prima firma Giarrusso, introdurrebbe apprezzabili passi migliorativi rispetto alla formulazione attuale, ampliando ulteriormente l’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione criminale.
Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, ancora, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari. Elimina dalla norma vigente quell’inciso che – come abbiamo chiarito – mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis del codice penale, secondo una rigorosa interpretazione giurisprudenziale, fa sì che il riferimento al metodo dell’intimidazione mafiosa diventi un elemento da provare come precisa connotazione dell’accordo.
Infine, ridefinisce la cornice edittale del reato, prevedendo la pena della reclusione da dieci a quindici anni, la stessa stabilita dall’articolo 416-bisper chi appartiene a un’associazione di tipo mafioso. Consideriamo che questo aumento di pena è già un qualcosa che giustifica la nostra contrarietà all’aumento di pena in presenza dell’aggravante per cui il candidato venga eletto.
In effetti, dalla pena inizialmente prevista – la reclusione da quattro a dieci anni, aumentata poi nel 2017 da sei a dodici anni e ora ulteriormente aumentata da dieci a quindici anni – si è passati alla previsione di una pena che, nel caso di elezione, secondo il terzo comma dell’articolo 416-bis, va addirittura da quindici a ventidue anni e mezzo. Ci pare un aumento di pena per questa aggravante assolutamente fuori dal sistema delle aggravanti, perché non lascia discrezionalità al giudice neppure sull’aumento di pena, stabilendo che la pena è aumentata della metà. Di solito per le aggravanti c’è una discrezionalità in ordine all’aumento della pena (fino ad un terzo, da un terzo alla metà); in questo caso, invece, l’aumento è fissato nella metà della pena.
Fondamentale è poi il passaggio per cui alla condanna per il reato in questione consegue anche la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, così come la possibilità che vi sia un intervento di intermediazione da parte di persone che non sono né il candidato, né il mafioso.
Con grande dispiacere devo prendere atto che, per una impuntatura della maggioranza, tutti questi aspetti positivi sono vanificati dalle parole dell’articolo 1 del testo approvato in Commissione, secondo le quali la promessa di procurare voti deve necessariamente provenire da soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all’articolo 416-bis sia nota, il che – come ho già detto – porta all’interpretazione che per realizzare il voto di scambio sia necessario provare la piena consapevolezza del candidato o di intermediari di star trattando direttamente o in nome o per conto di un mafioso con condanna passata in giudicato ex articolo 416-bis del codice penale e ottenere così la promessa di suffragio.
Come abbiamo già detto, l’accordo può intervenire con un esponente mafioso, che magari si è sottratto con la latitanza alla condanna definitiva e irrevocabile come soggetto mafioso. Ciò non toglie, però, che l’ambiente e la forza intimidatrice dell’organizzazione, che si avvale appunto di questa forza per condizionare i cittadini che vanno al voto, possano essere pienamente operanti e determinare quindi la realizzazione di questo reato.
Nonostante i ripetuti suggerimenti, gli emendamenti proposti in Commissione e in Aula, nonché la richiesta di importanti associazioni come «Riparte il futuro» o «Libera» e, da ultimo – consentitemi – anche l’esperienza che viene da chi, come il sottoscritto, ha ricoperto per anni il ruolo di magistrato e di procuratore, nonostante tutto ciò, non avete voluto correggere un errore che avrà effetti in sede applicativa.
Sarebbe stato auspicabile che, in accoglimento dell’emendamento 1.1, a mia prima firma, per la configurabilità del reato non fosse più richiesto che per ogni voto fossero necessari atti intimidatori di violenza, ma che fosse sufficiente che l’indicazione di voto venisse percepita all’esterno come proveniente dal clan mafioso e, come tale, già di per sé sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.
È nostro dovere sostenere il contrasto alla criminalità organizzata in ogni sua forma, approfondire le evoluzioni, adeguare l’impianto legislativo alle rapide trasformazioni delle organizzazioni, fornire alla magistratura ogni strumento utile e alle forze di polizia personale e mezzi per fare al meglio il proprio lavoro. È nostro dovere contrastare i traffici e gli affari che arricchiscono le mafie, impedire ogni forma di illecito arricchimento, di riciclaggio e di condono per chi delinque.
Badate, però, che non basta dire che la mafia fa schifo, com’è stato scritto su manifesti di campagna elettorale, visto che poi le persone che l’hanno fatto sono state condannate per concorso esterno in associazione mafiosa. Bisogna dimostrare con le proprie azioni e col proprio comportamento che si vuole contrastare questo fenomeno così grave. E noi lo faremmo meglio se avessimo una Commissione antimafia nel pieno delle sue funzioni. Mi dispiace che il presidente Alberti Casellati se ne sia andato, ma voglio che questo messaggio arrivi anche alla sua conoscenza: sono passati più di sei mesi dall’inizio della legislatura e ancora non c’è stata la prima convocazione della Commissione antimafia. Lo dico soprattutto ai colleghi della maggioranza o a chi non designa coloro che ne devono far parte.
In conclusione, la riforma dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso poteva essere un’ottima occasione per rompere una volta per tutte il legame che spesso ha unito e unisce il mondo della politica con quello della criminalità organizzata. Sarà l’ennesima occasione sprecata.
È inutile aumentare le pene. È inutile togliere il riferimento al metodo mafioso. È inutile prevedere l’interdizione perpetua a seguito di una condanna se, con questa modifica, si allontana la possibilità di dimostrare innanzitutto la colpevolezza di chi cerca accordi elettorali con la mafia. E lo ripeto con grande dispiacere, ma consapevole delle conseguenze di questo disegno di legge, evidenziate anche in sede di discussione generale e condivise dalla gran parte degli interventi che sono stati fatti di illustrazione degli emendamenti: bilanciando alla fine gli aspetti positivi e negativi, riteniamo che la nuova fattispecie del 416-ter sia peggiorativa rispetto all’attuale.
E allora preferisco confidare in una interpretazione giurisprudenziale che non richieda, per il voto di scambio, la prova dell’accordo circa una campagna elettorale fatta di intimidazione e di violenza al corpo elettorale.
Per questo annuncio che Liberi e Uguali voterà contro il disegno di legge in esame.