Dichiarazione di voto del 12 giugno 2019
Presidente, colleghi,
non c’è dubbio che le frequenti notizie di truffe ai danni di persone anziane siano particolarmente odiose. La fantasia dei truffatori è ampia, molte di queste hanno a che fare con finti operatori di acqua, luce e gas, o addirittura di finti carabinieri e poliziotti che con scuse plausibili entrano nelle case delle persone più sole e più vulnerabili.
Spesso vengono utilizzate informazioni sugli affetti più cari – figli, nipoti – per arraffare contanti e gioielli in una sorta di panico indotto adducendo incidenti, guai con la giustizia, situazioni di pericolo.
Come dicevo, comportamenti odiosi, reati che aggiungono meschinità a comportamenti illegali. Ciascuna di queste truffe è già oggi denunciata e, quando possibile, punita dal nostro sistema di leggi e dalla giustizia italiana.
Il codice penale, all’articolo 643, già punisce con la reclusione e con una sanzione pecuniaria chiunque, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.
Condizioni necessarie per la sussistenza del reato sono rappresentate dunque dall’esistenza di una “infermità” o “deficienza psichica”, la cui conoscenza da parte dell’autore costituisce premessa indispensabile. In altre parole, l’abuso si concretizza quando l’autore del reato abbia chiara consapevolezza della condizione di infermità o deficienza, ne riconosca distintamente la vulnerabilità particolare e pertanto, coscientemente, ne approfitti.
Nel 2015, ottemperando a quanto l’Unione Europea richiedeva da tempo, è stato opportunamente introdotto nel codice di procedura penale l’art. 90 quater “Condizione di particolare vulnerabilità”, che inserisce proprio questo concetto, mettendolo anche in relazione con l’età: “Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede”.
Anche secondo la giurisprudenza, per l’applicazione dell’art. 643 non è necessario che il soggetto passivo sia privo in modo totale della capacità di intendere e di volere, ma è sufficiente che lo stesso versi in uno stato che lo privi del normale discernimento e potere critico e volitivo, inducendolo a compiere atti che una persona di media capacità non sarebbe indotta a compiere.
Quindi il concetto di “vulnerabilità” è già presente nel codice, seppur riferito ad altre tipologie di reato, ed è ben caratterizzato nel codice di procedura penale. In realtà si tratta di un principio che è sempre stato all’attenzione del giudice ed ha orientato le sue valutazioni.
La proposta chiede, in definitiva, di aggiungere il concetto di vulnerabilità anche al codice penale rafforzandolo con il concetto di “debolezza” e correlandolo con l’età avanzata.
Non vi è alcun dubbio che l’anziano possa essere vittima privilegiata di questo reato. E i fatti di cronaca purtroppo lo dimostrano.
La vulnerabilità specifica che caratterizza l’anziano lo espone difatti in maniera particolare al rischio di rimanere vittima di suggestioni, pressioni ambientali, influenze esterne, in altre parole a quell’attività induttiva che costituisce uno degli elementi fondanti del reato di circonvenzione.
Possiamo quindi ritenere la norma proposta un alert particolare, una lampadina che accendiamo che, aggiungendo di fatto poco alla norma esistente, richiama l’attenzione del giudice su una particolare condizione anche in riferimento all’età della vittima.
Il provvedimento che stiamo discutendo oggi, quindi, non rappresenta di certo una rivoluzione in ambito penale, quanto una sua più precisa definizione, andando a riempire in via legislativa una lacuna spesso già colmata dalle interpretazioni dei Tribunali.Vengono infatti introdotte con questo provvedimento tre novità.
La prima è, appunto, la condizione di “debolezza e vulnerabilità dovute all’età” di una persona. Il concetto di vulnerabilità, come visto, è già noto al codice penale e alla giurisprudenza, mentre quello della debolezza è, per così dire, originale. Personalmente non l’avrei introdotto, ma per quanto possano sorgere contrasti interpretativi confido nella capacità dei giudici di dare a questo concetto una sua fisionomia peculiare. Tra l’altro il concetto stesso di età non viene esplicitato con una soglia anagrafica, lasciando anche questo alla decisione del giudice. La seconda prevede, che anche chi è condannato per i reati di circonvenzione di incapace e truffa debba provvedere al risarcimento integrale del danno per poter accedere alla sospensione condizionale della pena. La terza novità è l’introduzione dell’arresto facoltativo in flagranza di reato anche per i reati di circonvenzione e truffa.
Concludo. Come già argomentato siamo di fronte a un provvedimento che non cambia sostanzialmente né il quadro sanzionatorio né quello giuridico, andando solo a specificare alcuni comportamenti che già, nella prassi, sono stati sanzionati dai Tribunali.
Ritengo comunque il Disegno di legge in discussione positivo, per questo annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali.