Baratto Lega-5 Stelle per una poltrona in più va contro la Costituzione

Dalla relazione di minoranza sul caso del seggio non assegnato al Movimento 5 Stelle in Sicilia. Intervento in Senato

Presidente, colleghi,

prima di tutto voglio esprimere sincera stima al Movimento 5 stelle per aver ottenuto, un anno e mezzo fa, un successo superiore alle loro aspettative e alle previsioni della stessa legge elettorale. Un consenso, va detto, perso con la stessa “alta velocità” – e non uso termini a caso – con cui è stato conquistato. Dalle vittorie di Pirro alle “vittorie zero”, per dirla con le vostre nuove parole, che danno un senso inedito sia alla grammatica che all’aritmetica.

La questione di cui stiamo discutendo è molto semplice, nella sua descrizione: avendo il Movimento 5 stelle usufruito, come previsto dalla legge, di pluricandidature sui seggi uninominali e plurinominali, si è verificato il caso che, nel collegio del Senato “Sicilia 02”, uno dei quattro seggi assegnati, quella della collega Catalfo eletta contemporaneamente anche nell’uninominale “Sicilia 08”, è rimasto non assegnato perché tutti gli altri della lista sono diventati nostri stimati colleghi.
Affronterò brevemente le prime due delle quattro soluzioni possibili, quelle che ritengo non essere percorribili per ragioni talmente evidenti che non meritano un particolare approfondimento.

La prima è quella di attingere dall’elenco dei candidati supplenti della lista. E’ noto a tutti che il ruolo dei “supplenti” è finalizzato alla fase di verifica della regolarità della lista prima delle elezioni, in tempo utile per consentire all’elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non possono essere elette, altrimenti andrebbe a cadere il collegamento tra elettori ed eletti.
La seconda soluzione prospettata, altrettanto impercorribile, consiste nell’assegnare il seggio ad una lista diversa dal Movimento Cinque Stelle, ma ciò non è ammissibile: esistendo il principio democratico (art. 1 Cost.) e il principio di uguaglianza del voto (art. 48, comma 2 Cost.) è evidente come un simile metodo corrisponderebbe a una violazione della volontà degli elettori che avevano contribuito all’assegnazione del seggio alla lista deficitaria.

La terza ipotesi, quella adottata a maggioranza dalla Giunta, è quella di assegnare il seggio vacante ad un candidato non eletto della lista del Movimento 5 stelle candidato in una circoscrizione diversa dalla Sicilia, soluzione in palese ed evidente contrasto col preciso e irrinunciabile dettato costituzionale della elezione del Senato “a base regionale” (articolo 57, comma 2), nonché con l’interpretazione letterale e sistematica della legge elettorale del Senato.

Ci sono due punti fermi nella Costituzione riguardo il Senato: la sua elezione “a base regionale” e il numero di senatori, introdotto dalla L. cost. 2/1963. Occorre quindi stabilire se il raggiungimento della completezza del plenum (315) possa giustificare il sacrificio del requisito del mantenimento del collegamento tra il seggio da assegnare e la circoscrizione della regione di provenienza.

Dato lo scarso tempo a disposizione, la difficoltà a seguire un ragionamento fatto di norme e rimandi incrociati senza avere le norme davanti, rimando per i dettagli tecnici a quanto scritto, depositato e distribuito ai colleghi senatori nella mia relazione di minoranza. Quello che è sufficiente sottolineare è che le norme escludono alcune disposizioni valide per la Camera, ovvero la possibilità di attingere dalle altre circoscrizioni, proprio in osservanza del limite dell’elezione «a base regionale», e che non ci si può spingere a considerare valida per analogia la norma di chiusura – ripeto: prevista per la sola Camera dei Deputati – nemmeno per effetto del doppio rinvio all’articolo 84, comma 4, del D.P.R. 361/1957. Un doppio salto mortale che viola la norma costituzionale!

L’unica soluzione in linea con la Costituzione e con i precedenti di questa Assemblea, è quella di non assegnare il seggio per l’intera legislatura, senza che questo comporti alcun vulnus perché il Senato può deliberare validamente anche con numeri inferiori al plenum dei 315 prescritto dal 57, comma 2, Cost.

Già in passato – ci sono diversi esempi citati nella mia relazione – le Giunte di Camera e Senato constatarono che era impossibile individuare nella legge elettorale allora vigente un criterio utile ad assegnare i seggi vacanti: per questa ragione si decise di non assegnare il seggio. Tanto più che nella nostra ipotesi la diminuzione di un solo senatore, da 315 a 314, non comporterebbe nemmeno uno spostamento della maggioranza assoluta, che in ogni caso rimarrebbe fissata in 161.

La legge elettorale vigente ha evidentemente delle falle, e il Parlamento dovrà porvi rimedio. D’altronde si ricorderà che questa legge (il c.d. Rosatellum) ebbe un cammino non proprio largamente condiviso. Il Governo di allora vi pose la questione di fiducia, espropriando il Parlamento di una sua prerogativa e non consentendo in Senato nemmeno la discussione generale. Scelta che, come noto, stigmatizzai fortemente da presidente del Senato.

La scelta tra il principio dell’elezione regionale del Senato e il numero di 315 senatori, non può spingerci a correggere i risultati elettorali, atto che la Corte costituzionale (nella sentenza n. 44 del 1961) giudica «di innegabile gravità poiché porta ad assegnare alcuni seggi a persone diverse da quelle a cui sarebbero spettati». Pertanto, considerata l’impossibilità di individuare un criterio adeguatamente condiviso nel suo fondamento di diritto, tale cioè da risultare un principio generalmente incontrovertibile dal punto di vista ordinamentale, e rilevata la legittimità sotto il profilo costituzionale del dato di fatto che la composizione del Senato possa essere inferiore al plenum previsto dal citato articolo 57, comma 2, Cost.; preso atto che non sussistono le condizioni per assegnare il seggio del Collegio plurinominale “Sicilia-02” ad un senatore eletto in altra circoscrizione diversa dalla Sicilia, l’unica soluzione alla mancata assegnazione del seggio siciliano consiste nel non assegnarlo e quindi nel farlo rimanere vacante per il resto della XVIII Legislatura.

Non può quest’Aula, per la volontà del Movimento 5 Stelle di avere un senatore in più (loro che si vantano di “tagliare le poltrone”!) e l’accondiscendenza della Lega – per il baratto continuo e quotidiano in quel suk in cui hanno trasformato il Governo – votare una decisione che va palesemente contro la Costituzione.

Già troppi sfregi alla democrazia avete consumato in questi mesi di Governo, già troppe volte, ora gli uni ora gli altri, avete chinato la testa e votato l’indifendibile: risparmiate, ve lo chiedo da cittadino, da senatore, da ex presidente di questa Istituzione, la scelta degli eletti “a la carte” come fossimo al ristorante. I voti dei cittadini siciliani non possono andare a chi è stato candidato per il Senato in Umbria: sarebbe ridicolo, se non fosse gravissimo.