Intervento del 14 maggio 2019 sul Ddl che modifica il reato di voto di scambio
“Favorevoli alle modifiche del voto di scambio, ma altri provvedimenti del Governo vanno in direzione opposta”, così il senatore Pietro Grasso, in dichiarazioni di voto sul Disegno di Legge che modifica il reato di voto di scambio politico mafioso.
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Signor Presidente, colleghi, stiamo affrontando un tema importante che incide sul livello di fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni, e cioè quello del rapporto tra le mafie e la politica, rapporto per lunghi anni negato e che ancora oggi troppo spesso si cerca di minimizzare.
L’articolo 416-ter del codice penale disciplina il reato di scambio elettorale politico mafioso: è un reato questo che – com’è stato già detto – è stato introdotto dal decreto-legge Scotti-Martelli dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio. È stato oggetto di successive modifiche frutto di un ampio dibattito e nasce per punire le forme di contiguità tra candidati e criminalità organizzata; per attuare, in sostanza, in pieno l’articolo 51 della Costituzione secondo il quale l’accesso alle cariche pubbliche deve avvenire in condizioni di effettiva eguaglianza, aspetto fondamentale per una reale democrazia rappresentativa.
La modifica attuata nella precedente legislatura, che aveva introdotto le altre utilità oltre alla dazione del denaro (pretendendo, però, una promessa di procacciamento di voti con modalità mafiose), ha reso necessaria un’ulteriore valutazione del Parlamento sulla formulazione di questa norma. Bisognava, infatti, superare tutte le problematiche connesse alle interpretazioni giurisprudenziali di quel richiamo al metodo mafioso nella promessa, che non ne facevano più uno strumento di contrasto davvero efficiente ed equilibrato. Cosa si vuole punire, in poche parole?
L’accordo tra un politico e appartenente alle mafie che si basa su un do ut des, uno scambio: io ti porto i voti, tu in cambio farai per me alcune cose vantaggiose. Limitarsi allo scambio di denaro non bastava, e per questo è stato utile inserire, nella precedente legislatura, le altre utilità oltre al denaro, e questa è stata una cosa certamente positiva. È evidente, infatti, che fosse piuttosto asfittica una norma che immagina un politico offrire solo soldi a chi gli porta i voti, ma ancora di più un mafioso accontentarsi soltanto di una controprestazione in denaro che esaurisse il rapporto mafia-politica. Ebbene, le inchieste che occupano le pagine dei nostri quotidiani da molti anni raccontano di promesse – ahimè spesso mantenute – di appalti pubblici, di forniture, di concessioni, di posti di lavoro.
Da questo punto di vista considero quindi importante avere ulteriormente esteso l’oggetto della controprestazione di chi ricopre un incarico politico alla generica disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa in modo da ricomprendere anche comportamenti non espressamente elencati.
Nel testo licenziato dal Senato in prima lettura era sanzionato il conseguimento della promessa del sostegno elettorale da parte di soggetti dei quali, a colui che contratta, sia nota l’appartenenza ad associazioni criminali di stampo mafioso. In questo senso la proposta di oggi è migliorativa perché a mio avviso ha eliminato quella notorietà necessaria: lascia alla magistratura il compito di chiarire quando l’interlocutore del politico possa definirsi appartenente all’associazione mafiosa, permettendo così un raggio più ampio di repressione, comprendendo anche la possibilità che il mafioso sia stato non solo condannato con sentenza di primo grado o passata in giudicato, ma anche sottoposto eventualmente a misure di prevenzione personale e patrimoniale che sappiamo possono essere irrogate senza che vi sia una condanna. Esigere nel politico, come era stata finora interpretata la norma, la consapevolezza che il procacciamento di voti sia avvenuto con modalità mafiose avrebbe continuato a rendere difficile, se non diabolica, la prova dell’illecito.
Sotto il profilo sanzionatorio, poi, si inasprisce la pena, che passa dalla reclusione da sei a dodici anni a quella da dieci a quindici, e con la stessa pena è punita la condotta del soggetto che promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procacciare i voti. Anche questo inciso, positivamente introdotto alla Camera (non era presente nel testo del Senato), dà atto della possibilità che intervengano faccendieri e intermediari in questo rapporto tra mafia e politica.
Viene prevista poi un’aggravante di evento: se infatti chi ha concluso l’accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico-mafioso è aumentata della metà. Pur condividendo pienamente la gravità del reato sotto il profilo del grave turbamento della sicurezza democratica del Paese, ritengo – e l’ho già detto precedentemente, quando il disegno di legge è passato in quest’Aula del Senato – che tale aumento secco della metà, non producendo comunque alcun effetto deterrente, purtroppo, non sarebbe coerente con il principio di proporzionalità di tutto il sistema sanzionatorio. Sono d’accordo con chi ha avanzato questa precisazione. Al riguardo ho segnalato più volte durante l’esame in Senato, anche presentando degli emendamenti, che sarebbe stato a mio avviso più opportuno un riferimento all’aumento di pena previsto dalle aggravanti comuni, ovvero fino a un terzo. Ciò avrebbe lasciato al giudice una più ampia discrezionalità in sede applicativa che, a mio parere, è sempre utile mantenere.
D’altro canto – e su questo aspetto forse sarebbe necessaria e opportuna una più attenta riflessione sistemica – l’aggravante, come formulata nel testo oggi in discussione, potrebbe comportare pene più elevate nei confronti del patto elettorale politico-mafioso rispetto sia al concorso esterno in associazione mafiosa sia alla partecipazione all’associazione sia addirittura alle pene previste per i capi dell’organizzazione, il che, come ho detto, mi pare una sproporzione non giustificata.
Concludo dicendo che è fondamentale e più che condivisa l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato in questione: chi si è macchiato di simili delitti non è degno di partecipare alla gestione della cosa pubblica.
Care colleghe e cari colleghi, c’è ancora molto da fare se si considera il dato del reiterato scioglimento di molti Comuni per infiltrazione mafiosa, realtà che è difficile eliminare nonostante il ricorso a successive competizioni elettorali locali.
È nostro dovere sostenere il contrasto alla criminalità organizzata in ogni sua forma, approfondirne le evoluzioni, adeguare l’impianto legislativo alle rapide trasformazioni delle organizzazioni, fornire alla magistratura ogni strumento utile e alle forze di polizia personale e mezzi per fare al meglio il proprio lavoro. È nostro dovere contrastare i traffici, gli affari che arricchiscono le mafie, impedire in genere ogni forma di illecito arricchimento, di riciclaggio, di elusione di responsabilità per chiunque delinqua; bisogna farlo. Bisogna farlo con buone leggi e comportamenti virtuosi, mai sottovalutando l’impatto drammatico che la cultura dell’illegalità ha sulla nostra comunità.
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[su_spoiler title=”DICHIARAZIONE DI VOTO” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
Signor Presidente, colleghi,
come ho già avuto modo di spiegare in sede di discussione generale, ritengo che le modifiche apportate alla Camera dei deputati siano state migliorative rispetto al testo licenziato in prima lettura dal Senato. In prima lettura, infatti, era sanzionata la promessa di procurare voti da parte di soggetti dei quali fosse nota al candidato l’appartenenza ad associazioni criminali di stampo mafioso. È evidente la difficoltà di questa prova soggettiva, di volta in volta affidata ai magistrati e alle indagini.
Alla Camera è stata eliminata la necessità di provare in capo al politico la condizione soggettiva della notorietà circa l’appartenenza del suo interlocutore ad una associazione mafiosa e, tra le altre cose, è stato reintrodotto – ma stavolta in alternativa – il riferimento al procacciamento di voto mediante le tipiche modalità mafiose, così permettendo un più ampio raggio di intervento e di repressione e di interpretazione da parte dei giudici, che possono alternativamente scegliere tra l’agire con metodo mafioso da parte del promittente oppure l’appartenenza ad una associazione mafiosa determinata, secondo il giudizio del giudice, non necessariamente sulla avvenuta condanna con sentenza definitiva ma per tutta una serie di elementi, tra cui eventualmente anche le misure di prevenzione personale e patrimoniale. Sotto questo profilo, le modifiche apportate al provvedimento sono migliorative anche se non danno ancora la possibilità di uno strumento che possa veramente essere applicato con una giurisprudenza più continua.
La costruzione della fattispecie di reato, come originariamente pensata nel disegno di legge, con la riferibilità della promessa di procurare voti soltanto da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, comportava un restringimento nella pratica applicazione della norma soprattutto, come ho detto, se si fosse dovuti arrivare alla conseguenza della condanna definitiva ai fini di una configurazione delle rispettive responsabilità e che questa condanna fosse nota al contraente.
Deve essere necessario e sufficiente che l’indicazione del voto sia percepita all’esterno come proveniente dal clan mafioso, perfettamente esistente, conosciuto nel territorio e come tale, in quanto voto di cosca, sorretto di per sé dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, dall’assoggettamento e dall’omertà che il vincolo associativo produce.
È questo il punto. È sufficiente che il mafioso faccia una passeggiata per il centro del paese con il candidato perché non occorra nessun’altra indicazione su chi è il candidato della mafia.
Quando il reato venne introdotto fu aggiunta tra le finalità tipiche delle associazioni mafiose quella di impedire e ostacolare il libero esercizio del diritto di voto, cuore della democrazia rappresentativa. L’interesse delle organizzazioni criminali a influenzare le consultazioni elettorali amministrative e politiche è infatti evidente, ma non già per un tornaconto immediato derivante dai soldi – quella che potremmo definire la compravendita dei voti, che pure esiste, perché ci sono tanti casi in cui è stata accertata – quanto per la possibilità di inserirsi negli appalti, negli acquisti, nelle forniture, nelle concessioni, nei lavori pubblici, fino all’influenza, attraverso proposte di legge o emendamenti ad hoc, della funzione legislativa del Parlamento. Questi sono dati di cronaca, non esagerazioni o facile allarmismo e invito il senatore Vitali a leggere la motivazione della sentenza della corte d’assise di Palermo sulla trattativa: forse le sue certezze non sarebbero così granitiche come ha tentato di dimostrare.
Spezzare definitivamente questo legame tra la politica e la criminalità, o almeno renderlo ancora più rischioso, è senza dubbio un nostro irrinunciabile dovere, un importante passo per un più efficace contrasto ad ogni tipo di mafia. È però evidente che non può e non deve essere l’unico. Altri provvedimenti in discussione, colleghi della maggioranza, vanno infatti nella direzione opposta.
A poco serve lanciare messaggi di rigore con una mano, se con l’altra si alza a dismisura la soglia per gli affidamenti diretti di lavori senza gara, se ritorna il criterio del prezzo più basso per gli appalti pubblici e per lavori di milioni di euro, se si reintroduce la possibilità di subappaltare liberamente fino al 50 per cento delle commesse, se si cancellano le linee guida dell’Autorità anticorruzione.
State facendo anche della lotta alla mafia – tema che dovrebbe unirci tutti per garantire al nostro Paese legalità, sviluppo e crescita – l’ennesimo spot elettorale.
Vedere utilizzata la lotta alla mafia come scusa dal Ministro dell’interno per sottrarsi alle celebrazioni dell’anniversario della liberazione, ad esempio, è un modo per svilire un impegno che deve essere costante, quotidiano, serio. Non basta inaugurare a favore di telecamere beni confiscati molti anni fa; non bastano post e tweet ad ogni arresto, magari ad operazioni in corso, compromettendone anche l’esito, per adempiere agli obblighi di guida del Paese.
Ho sentito che gli arresti dei latitanti oggi vengono portati come vanto di tutti i Governi: non dimentichiamo, però, che ci sono stati magistrati e Forze di polizia che hanno prestato la loro opera per ottenere questo risultato che oggi viene rivendicato addirittura dai Governi.
Il contrasto alla mafia è molto più di tutto questo. Il Paese merita molto di più di quanto non stiate facendo, su questo come su tutti gli altri fronti della vostra azione politica.
Come avete avuto modo di percepire, le promesse stanno mostrando già la corda: il credito di fiducia si sta esaurendo; le armi di distrazione che avete abilmente utilizzato fino a poche settimane fa non funzionano più, ve lo dicono le piazze di questa infinita campagna elettorale, ve lo dicono i sondaggi, ve lo diranno presto gli elettori nelle urne.
Concludendo, ci aspettiamo altri provvedimenti in Commissione e in Assemblea per rendere il contrasto alle mafie più efficace, la lotta all’economia criminale più incisiva e i processi più rapidi.
Ciò premesso, dandovi ulteriore prova di quanto quello che ci interessa è il merito dei provvedimenti e non la parte politica che li sostiene, riteniamo che la nuova fattispecie dell’articolo 416-ter, soprattutto dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sia migliorativa rispetto all’attuale, anche se, come ho tentato di dimostrare, non risolve i problemi. Per questo annuncio che la componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto voterà a favore del provvedimento in esame.
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