Presentazione rivista scientifica “Diritto Penale della Globalizzazione”

Autorità, cari amici,

ho accolto davvero con piacere la proposta del prof. Ranieri Razzante e del dott. Giovanni Tartaglia Polcini di presentare qui in Senato il primo numero della rivista “Il Diritto Penale della Globalizzazione”, edita da Pacini. Voglio complimentarmi con l’editore, i direttori e tutti coloro che hanno dato vita a questo importante progetto, coinvolgendo tanti studiosi di diritto, di fenomeni criminali e geopolitica. La Rivista, anche grazie al suo taglio multidisciplinare, si colloca in un settore scientifico e culturale ancora largamente inesplorato che ha certamente bisogno di essere studiato con quell’attenzione sistematica che giustamente si propongono i direttori nella nota di apertura del primo volume. Mi sembra il più giusto approccio per dare conto della straordinaria complessità ordinamentale multilivello messa in risalto nell’editoriale del Presidente Frattini.

La considerazione internazionale del diritto penale richiama a mio modo di vedere almeno tre diverse dimensioni. La prima è quella dello studio dell’evoluzione in senso transnazionale delle organizzazioni criminali e dei fenomeni criminali, in particolare dei delitti commessi da organizzazioni mafiose o altre strutture criminali, del crimine economico, incluso il riciclaggio, e del terrorismo. La seconda dimensione è quella della cooperazione internazionale fra Stati, istituzioni statali, alleanze internazionali e transnazionali, al livello normativo e operativo. La terza è quella del diritto internazionale in senso stretto, vale a dire i crimini internazionali.

A proposito del crimine transnazionale, nella mia precedente esperienza professionale ho analizzato i fenomeni criminali anche attraverso l’uso degli strumenti della geopolitica, osservando che le organizzazioni mafiose, le reti del riciclaggio globale e i gruppi terroristici agiscono nel contesto globale come veri soggetti internazionali, traendo vantaggio dai mutamenti nei fattori della geopolitica e producendo a loro volta essi stessi conseguenze geopolitiche. Giovanni Falcone fu il primo a intuire che le mafie stavano intraprendendo sviluppi internazionali e transnazionali al fine di controllare nuovi territori, di offrire e commerciare beni e servizi illeciti e cercare occasioni di investimento dei proventi delittuosi. Non ebbe il tempo di vedere quali fenomeni si sarebbero determinati e neppure uno degli strumenti internazionali di contrasto che più si deve alle sue idee: la Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale delle Nazioni Unite firmata a Palermo. Nel periodo in cui sono stato Procuratore Nazionale Antimafia, in continuità con il mio predecessore Vigna, ho cercato di portare avanti queste idee, dedicando molta energia alla proiezione internazionale della DNA e mettendo in campo quella che mi piace definire una “diplomazia penale”. In particolare ho sottoscritto numerosi accordi di cooperazione con autorità di altri paesi anche per anticipare evoluzioni sul piano dei trattati di estradizione e assistenza reciproca, e mi sono fatto promotore della diffusione del nostro modello di contrasto alle mafie e ai patrimoni illeciti.

L’approccio geopolitico è particolarmente utile anche a proposito di una lunga serie di crimini emergenti. Penso all’uso e all’abuso del web e delle nuove tecnologie per violare le comunicazioni, accedere a informazioni riservate, diffondere ideologie violente o commettere appropriazioni, truffe ed altri reati; penso alla criminalità ambientale, ai reati contro il patrimonio culturale, alle frodi alimentari e alla contraffazione di beni, in particolare medicinali, giocattoli e prodotti per l’igiene personale. Si tratta di settori criminali strettamente connessi ai fenomeni della globalizzazione, ai quali la Rivista potrà apportare un contributo di studio importante.

La seconda dimensione, quella della cooperazione giuridica ed operativa si muove intorno alla consapevolezza che in parallelo al diritto penale interno degli Stati si sono evoluti nuovi settori di diritto penale europeo ed internazionale, sostanziale e processuale che hanno bisogno di un intenso lavoro teorico e pratico. Un “diritto penale globale vivente” che la Rivista comincia ad approfondire già da questo suo primo numero. Naturalmente, non mi sfugge la connessione di questo tema con quello dei diritti e delle garanzie individuali e dell’equilibrio fra questi e gli interessi collettivi di sicurezza. Sarà molto interessante leggere gli studi che verranno pubblicati dalla Rivista a proposito dell’armonizzazione delle legislazioni penali, del mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali, delle questioni di cooperazione giudiziaria e di polizia e della giurisprudenza delle più rilevanti giurisdizioni internazionali, specie le corti di Strasburgo e Lussemburgo.

La terza dimensione è quella del diritto internazionale penale vero e proprio, vale a dire di quel complesso internazionale normativo, consuetudinario e giurisdizionale che si occupa della repressione di atrocità internazionali, in particolare dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e del genocidio. L’Italia ha contribuito con autorevolezza, in termini politici, giuridici, culturali, a questo settore relativamente nuovo del diritto internazionale e del diritto penale dando un impulso determinante alla Corte Penale Internazionale, il cui Statuto è stato sottoscritto proprio a Roma. Si tratta di un campo nel quale il diritto penale si incontra con la geopolitica, il mantenimento della pace internazionale, la protezione dei diritti fondamentali e l’obbligo morale della comunità internazionale di restituire alle vittime di atrocità la speranza di verità e di giustizia in ogni parte del mondo, anche dove le autorità competenti non possono o non vogliono procedere. Segnalo anche il rilievo della tortura che è al tempo stesso un crimine internazionale, una forma di crimine di guerra e crimine contro l’umanità e un delitto negli ordinamenti interni. In questo momento è in corso il dibattito parlamentare per dotare finalmente l’Italia di una norma penale contro la tortura. Questa è una prerogativa delle parti politiche e io mi limito a ricordare che il diritto internazionale richiede che si vietino e puniscano le condotte dei pubblici ufficiali che provocano grave sofferenza fisica o psichica su persone in stato di detenzione o comunque sotto il loro controllo, al fine di punirle indebitamente, di estorcere confessioni o informazioni o di discriminarle.

Concludo dunque augurando a “Il Diritto Penale della Globalizzazione” ogni fortuna e successo, convinto che questa iniziativa editoriale pionieristica si affermerà come un luogo autorevole di confronto non solo sul diritto penale, ma anche sullo stato della tutela dei diritti fondamentali e sul nostro tempo. Alla politica spetta sempre la difficile responsabilità di tutelare la vita e la serenità dei cittadini, mantenendo però la saggezza e la lucidità necessarie per combattere il delitto, le atrocità e la barbarie con gli strumenti dello Stato di diritto, della democrazia, della diplomazia e del multilateralismo. In questo compito le istituzioni devono anche imparare ad ascoltare con attenzione e rispetto la competenza appassionata di voi studiosi ed esperti. Grazie dunque a tutti. Buona prosecuzione e buon lavoro.

Foto: immagine di repertorio